Art. 29.

      1. Il presidente della corte d'appello e il presidente del tribunale, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'articolo 13, eseguono ispezioni mensili, da attestare con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri cronologici di cui all'articolo 26, comma 1, e la quotidiana e fedele registrazione delle somme percepite di cui all'articolo 28. Essi

 

Pag. 14

impartiscono all'ufficiale giudiziario o, se nominato, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.
      2. Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratta di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione, stabilita per gli impiegati civili dello Stato.